Legge istitutiva 19 maggio 1971, n. 403
PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEL MASSOFISIOTERAPISTA Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162
Articolo 1 La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati. Gli enti mutualistici, previdenziali,assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massofisioterapisti diplomati sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Il mansionario: DM 7 Settembre 1976 GU N°54 Febbraio 1978 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”
La formazione: La formazione del Massofisioterapista è triennale come previsto dallo stesso DM 7/Settembre/1976. Opera dietro prescrizione medica. Ha un’ampia competenza ed esperienza formativa in medicina manuale e utilizzo di energie fisiche (macchinari elettromedicali)che ammonta a più di 2250 ore tra pratica e teoria. La formazione è sottoposta a costante verifica d’esame pratico e teorico nelle materie scientifiche attinenti alla sfera della medicina riabilitativa umana. La competenza formativa è regionale e Statale ed il relativo titolo abilita all’esercizio professione sanitaria ausiliaria. E’ professione sanitaria ausiliaria non riordinata e configurata nei termini del vecchio ordinamento come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza N°5225/2007 non appare nell’elenco delle professioni sanitarie ausiliarie della riabilitazione poiché professione non riordinata come appunto citato dalla 5225/2007. I corsi sono attivi anche per non vedenti negli Istituti di Napoli, Firenze,Palermo e Catania – decreto 10 Luglio 1998 – Detti Istituti speciali regionali e di Stato, per coerenza Continue reading →